Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1239 del 23/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1960 n. 271)
Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.
Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, sono modificati come segue: Il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso: 1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimenale......................... L. 225 2) ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam.................. " 190 3) ispettore principale, cassiere di 1ª clas se ad personam, ispettore di 1ª classe, cassiere di 2ª classe ad personam......................... " 170 4) ispettore................................. " 150 5) segretario superiore di 1ª classe e quali- fiche equiparate, segretario superiore e qualifi- che equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate............................ L. 160 6) rimanente personale di concetto degli uf- fici e dirigenti dell'esercizio; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche e- quiparate; assistente principale di stazione, a- lunno ad personam, aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchinista, macchinista; T. M., sottoca- potecnico ad personam, capo verificatori ad personam, primo nostromo, capo motorista, capo e- lettricista...................................... " 130 7) aiuto applicato e qualifiche equiparate; assistente di stazione, manovratore capo, devia- tore capo, conduttore principale ad personam, conduttore, aiuto macchinista, verificatore, ope- raio specializzato, secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe.......... " 110 8) aiutante e qualifiche equiparate, commesso ad personam, usciere capo e qualifiche equipara- te; capo squadra manovratori, capo squadra devia- tori, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M.; capo squadra della linea, operaio dell'arma- mento, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato, capo squadra manovali, marinaio scelto, carpentiere di 1ª classe, motorista, fuo- chista ad personam, elettricista, carpentiere.... " 100 9) restante personale........................ " 90". Il primo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di trasferta e' ridotta del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione continuativa nella stessa localita' eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima localita', oltre i 180 giorni, l'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni". Il primo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: Al personale traslocato spetta una indennita' di prima sistemazione nella seguente misura: direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale........................ L. 100.000 ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam, ispettore prin- cipale, cassiere di 1ª classe ad personam, segre- tario superiore di 1ª classe e qualifiche equipa- rate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate....................................... " 85.000 rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigente dell'esercizio; applica- to capo e qualifiche equiparate, applicato prin- cipale e qualifiche equiparate, applicato e qua- lifiche equiparate; assistente principale di sta- zione, assistente di stazione, alunno ad personam aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª classe, macchini- sta, macchinista T. M., sottocapotecnico ad personam, capo verificatori ad personam, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista L. 70.000 rimanente personale.............................. " 60.000".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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