Legge Ordinaria n. 1255 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1960 n. 273)
Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  soprassoldo  giornaliero  per  servizi speciali, previsto dalla
legge   9   novembre   1950,   n.  977,  a  favore  degli  ufficiali,
sottufficiali,  appuntati  e  carabinieri  effettivi  dello squadrone
guardie  del  Presidente  della Repubblica, e' fissato nelle seguenti
misure:

Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone . . . L. 500
Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450
Tenente e sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
Maresciallo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350
Brigadiere e vicebrigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
Appuntato e carabiniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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