Legge Ordinaria n. 1265 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1960 n. 274)
Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  il  "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale
viene conferita la personalita' giuridica.
  Esso  e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha
sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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