Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1316 del 25/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1960 n. 280)
Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.
Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo l'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli articoli seguenti: "Art. 184-bis. (Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo). - Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla. Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico del contribuente che abbia omesso la dichiarazione o che l'abbia presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte e' iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggiore imposta cui si riferisce. E' in facolta' del contribuente di richiedere, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, con le maggiorazioni semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi". "Art. 184-ter. (Prolungamento della rateazione). - L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 18 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi d'imposta arretrati gia' iscritto o da iscrivere nei ruoli quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso. L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo. La disposizione del primo comma non si applica per le imposte da iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dello articolo 183". "Art. 184-quater (Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione). - Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima. La maggiorazione e' determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed e' riscossa con gli aggi relativi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 184-ter, la maggiorazione e' dovuta solo per le rate gia' scadute. I privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette, sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'articolo 184-bis e nel presente articolo". "Art. 199-bis. (Indennita' per ritardato sgravio di imposte pagate). - Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennita' pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio. L'indennita' e' liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio". "Art. 275-bis. (Maggiorazione dei tributi di enti diversi dello Stato). - Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e 184-quater e l'indennita' di cui allo articolo 199-bis, sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, anche per i tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta, erariale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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