Legge Ordinaria n. 1368 del 21/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1960 n. 289)
Proroga della tassa sulle merci imbarcate e in transito nel porto di Venezia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La tassa portuale per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata
nel porto di Venezia, imposta fino al 31 dicembre 1950 con l'articolo
1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella
legge  21  marzo 1926, n. 597, prorogata fino al 31 dicembre 1962 con
il  regio  decreto-legge  8  dicembre 1938, n. 2073, convertito nella
legge  2  giugno  1939, n. 739, e modificata, per quanto attiene alla
misura,  con  la  legge  27  marzo  1952,  n.  198,  e' ulteriormente
prorogata fino ai 31 dicembre 1984.
  Il  provento  della  tassa,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1963, e'
devoluto  in  parti  uguali  al Provveditorato al porto di Venezia ed
alla Amministrazione comunale di Venezia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 ottobre 1960

                               GRONCHI

                                                 FANFANI -JERVOLINO -
                                                    PELLA - TAVIANI -
                                                            TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)