Legge Ordinaria n. 1479 del 06/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1960 n. 306)
Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  istituiti,  nell'Esercito,  il servizio tecnico del genio, il
servizio  tecnico  delle  trasmissioni,  il  servizio tecnico chimico
fisico, il servizio tecnico geografico.

  Detti servizi tecnici:
    presiedono  agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti
all'Esercito,  nonche'  alla  realizzazione e alla sperimentizzazione
tecnica dei relativi prototipi;
    provvedono   all'elaborazione   delle   condizioni  tecniche  dei
progetti  di  capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di
regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso
e la riparazione dei materiali dell'Esercito;
    sovraintendono   al  controllo  della  produzione  e  fissano  le
direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

  Alla  determinazione  e  ripartizione degli stabilimenti, centri di
studio  ed  altri  enti  costituenti i predetti servizi tecnici sara'
provveduto  con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)