Legge Ordinaria n. 1508 del 25/11/1960 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1960 n. 310)
Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo
unico  delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre
1931,  n.  1604,  all'articolo  8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281,
all'articolo  3  della  legge  21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3
della  legge  10  gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15
marzo   1956,   n.  237,  sono  assegnate  a  partire  dall'esercizio
finanziario  1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso,
lire 74.000.000 da ripartire come segue:

   per ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso
lire 8 milioni....................... L. 48.000.000


  Esercizi finanziari:

         anno 1966-67................ L. 6.000.000
         anno 1967-68................ L. 6.000.000
         anno 1968-69................ L. 6.000.000
         anno 1969-70................ L. 4.000.000
         anno 1970-71................ L. 4.000.000
 

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