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Legge Ordinaria n. 1521 del 21/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1960 n. 311)
Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia'
prorogati  dall'art.  1  della  legge  1  maggio  1955,  n. 368, sono
ulteriormente  prorogati  fino  al  31 dicembre 1964, salvo quanto e'
disposto nell'articolo successivo.
  Nei   casi   in   cui  i  contratti  di  locazione  hanno  scadenza
consuetudinaria,  la  data  indicata  nel primo comma e sostituita da
quella della scadenza consuetudinaria successiva.
  La  data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1
della  legge  1  maggio 1955, n. 368, e' sostituita dalla data del 31
dicembre 1964.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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