Legge Ordinaria n. 1577 del 15/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1960 n. 320)
Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   stipendi   degli   ufficiali   dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica  e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie
di  pubblica  sicurezza e degli Agenti di custodia sono fissati nelle
sottoindicate misure annue lorde iniziali:

   Generale di Corpo d'armata e gradi-
corrispondenti....................... L. 3.108.000

   Generale di divisione e gradi cor-
rispondenti.......................... L. 2.880.000

   Generale di brigata e gradi corri-
spondenti............................ L. 2.400.000

   Colonnello e gradi corrispondenti. L. 1.920.000

   Tenente colonnello e gradi corri-
spondenti............................ L. 1.584.000

   Maggiore e gradi corrispondenti... L. 1.260.000

   Capitano e gradi corrispondenti... L. 996.000

   Tenente e gradi corrispondenti.... L. 804.000

   Sottotenente e gradi corrisponden-
ti in servizio permanente e delle
categorie del congedo trattenuto o
richiamato di autorita'............... L. 660.000

   Sottotenente e gradi corrisponden-
ti delle categorie del congedo in
servizio di prima, nomina oppure
trattenuto o richiamato a domanda.... L. 606.000
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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