Legge Ordinaria n. 1593 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1961 n. 2)
Norme integrative ed interpretative della legge 1 luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  9,  primo  comma,  della  legge  1 luglio 1955, n. 638,
contenente  norme  per  la  previdenza  del  personale  delle aziende
private  del  gas,  s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente
iscritti  al  Fondo  gli  impiegati  ed  operai,  sia  attualmente in
servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e
distribuzione   del   gas  ed  ai  servizi  tecnici,  amministrativi,
contabili  ed  accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le
aziende  che  erano  gia'  iscritte,  prima  della  emanazione  della
predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
delle  aziende  private  del  gas,  di cui all'articolo 2 della legge
stessa,  comprese quelle che oltre al servizio di sola produzione del
gas  svolgevano e svolgono altre attivita' industriali e commerciali,
anche se prevalenti.
 

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