Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1596 del 12/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1961 n. 3)
Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.
Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione e' presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte: 1) l'intendente di finanza; 2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale; 3) il capo del Servizio idrografico competente; 4) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 5) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia; 6) due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori, da nominare dal prefetto della Provincia, su terne proposte dalle rispettive Organizzazioni provinciali; 7) due rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della Provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo; 8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. I membri di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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