Legge Ordinaria n. 1637 del 06/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1961 n. 8)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  tra  l'Italia  ed  il  Pakistan relativo ai servizi aerei,
concluso in Roma il 5 ottobre 1957.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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