Legge Ordinaria n. 1676 del 30/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1961 n. 13)
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di
attuazione  di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori
agricoli dipendenti.
  Il  Comitato  e'  nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' composto, oltre che del presidente:
    1)  di  un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei
lavori  pubblici,  dell'agricoltura  e  foreste  e del lavoro e della
previdenza sociale;
    2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla
base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
  Il  presidente  del Comitato e' nominato con decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici.
  I  componenti  durano  in  carica  cinque  anni  e  possono  essere
riconfermati.
  Le  funzioni  di  segretario  del  Comitato sono disimpegnate da un
funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica
non superiore a quella di direttore di divisione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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