Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1676 del 30/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1961 n. 13)
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto, oltre che del presidente: 1) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale; 2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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