Legge Ordinaria n. 169 del 03/03/1960 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1960 n. 67)
Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  l'interno puo' disporre con ordini vistati dalla
Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari
delegati  in  contabilita'  speciale ed eccedenti le necessita' degli
stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano
somministrarsi  fondi  per  spese  a  carico dei medesimi capitoli ed
articoli.
  Con  le  stesse  modalita'  e condizioni il Ministro predetto ed il
Ministro  per  la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina,
possono  disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi
funzionari  delegati  e  da  questi prelevate in contanti a favore di
altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.
  Gli  ordini  ministeriali  per  i trasferimenti dei fondi di cui al
presente  articolo  vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo
alla  scadenza  dell'esercizio  e  debbono  avere completa attuazione
entro il 30 settembre.
  I  capitoli  sui  quali  possono operarsi i trasferimenti di cui al
presente  articolo  saranno  determinati,  per ciascuno esercizio, su
proposta  dell'Amministrazione  interessata, con decreto del Ministro
per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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