Legge Ordinaria n. 185 del 03/03/1960 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1960 n. 70)
Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente:
  "L'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  al  precedente primo
comma:
    a)  e'  ridotta  nella  stessa  proporzione della riduzione dello
stipendio,  o  della  paga, o della retribuzione, nei casi di congedo
straordinario,  di  aspettativa,  di  sanzione  disciplinare od altra
posizione  di  stato  che importi riduzione di dette competenze ed e'
sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
    b)  non  e'  cedibile,  ne'  pignorabile,  ne' sequestrabile, ne'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza
e dell'indennita' di licenziamento;
    c)  e'  esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non  concorre  a  formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
    d)  non  e'  dovuta  al  personale  civile e militare in servizio
all'estero  fornito  dell'assegno  di  sede  previsto  dalla  legge 4
gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe".
  Con  effetto  dal  1 luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente:
  "L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
    a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
    b)  e'  esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non  concorre  a  formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
    c) non compete per le pensioni pagabili all'estero".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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