Legge Ordinaria n. 186 del 23/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1960 n. 71)
Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  armi  da  fuoco  portatili  di  qualunque  calibro e dimensione
fabbricate  in  Italia,  nonche'  le  armi  tipo guerra regolamentari
nazionali  o  straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia
da  ditte  private  e  per  la  vendita  a  privati,  debbono  essere
sottoposte  alla  prova  del  Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20,
modificato  con  regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che
dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.
  La  prova  subita  deve  risultare  da appositi marchi impressi dal
Banco  o  dalla  sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova
rilasciato dal Banco o dalla sezione.
  Le  armi  importate  dall'estero  sono pure soggette a detta prova,
qualora  non  portino  il  marchio  della prova gia' subita presso un
Banco  di  prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione
internazionale considerato Banco ufficiale.
  Agli  effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le
dogane  presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da
fuoco  non  marchiate  o  munite di marchi apposti da Banchi di prova
esteri  non  riconosciuti  debbono, dopo la nazionalizzazione, curare
l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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