Legge Ordinaria n. 43 del 04/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1960 n. 46)
Modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 26 settembre 1955, n. 852, e' modificato
come segue:
  "Le  valute  estere di cui all'art. 1 possono essere utilizzate dal
titolare   del   conto   per   pagamenti   all'estero  dipendenti  da
importazioni  di  merci e per servizi nonche' per pagamenti di natura
finanziaria,  in  conformita'  alla legislazione vigente e, quando la
legge  lo  richieda,  in  conformita'  alle autorizzazioni generali e
particolari   del   Ministro   per  il  commercio  con  l'estero.  La
utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro il termine
stabilito  con  decreto del Ministro per il commercio con l'estero di
concerto con il Ministro per il tesoro.
  Le  valute  estere  medesime  possono  essere  altresi'  cedute nel
termine  di cui al comma precedente alle banche di cui all'art. 1 che
destinano  le  valute  acquistate  a  norma del presente articolo per
farne immediata cessione, mediante accreditamento in conti del genere
di quelli previsti dall'art. 1, a persone fisiche o giuridiche aventi
domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o
giuridiche  sono  obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto
per  le  operazioni  stabilite  al  primo comma del presente articolo
entro  il  termine  all'uopo fissato, con decreto del Ministro per il
commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Le  banche  possono altresi' acquistare le valute determinate con i
decreti   di  cui  all'art.  1  direttamente  da  persone  fisiche  o
giuridiche  non  tenute  all'obbligo  della  offerta  di cessione per
destinarle  immediatamente  ai  medesimi scopi stabiliti dal presente
articolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1960

                               GRONCHI

                                            SEGNI - DEL BO - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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