Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 5 del 03/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1960 n. 27)
Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Le Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di eta', stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purche', alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni: 1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa; 2) abbiano compiuto il 55° anno di eta'; 3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo; 4) siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attivita' diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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