Legge Ordinaria n. 503 del 20/05/1960 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1960 n. 139)
Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  speciale  prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio
1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina
e  dell'Aeronautica,  e'  estesa,  in eguale misura e per la medesima
durata,  ai  parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano
dal  servizio,  dopo  aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di
eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio.
 

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