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Legge Ordinaria n. 504 del 23/05/1960 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1960 n. 139)
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale.
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: Art. 571. (Riparazione degli errori giudiziari). - "Chi e' stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata della eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, puo' essere accolto, a spese dello Stato in un istituto a scopo di cura o di educazione". Art. 572. (Riparazione in caso di morte del prosciolto). "Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, ovvero dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovra' essere ripartita equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore". Art. 573. (Domanda di riparazione pecuniaria). - "La domanda di riparazione e' presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel qual caso e' trasmessa senza ritardo al giudice competente. La domanda puo' essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere presentata, a pena di inammissibilita', entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'art. 564, o giovarsi di quella gia' proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre. La domanda e notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro per il tesoro, il quale puo' intervenire per la determinazione della misura della riparazione". Art. 574. (Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione). - "Quando la sentenza di condanna e' stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiaro' l'annullamento ovvero, se questo e' stato dichiarato dalle Sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente. Quando l'assoluzione e' stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronuncia la sentenza di assoluzione. Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti. Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro difensori e il Ministro per il tesoro o un suo delegato, hanno facolta' di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti. Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori puo' prorogare, per giusta causa, il termine per una sola, volta e comunque per non piu' di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'art. 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto, che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente invitato, non vi partecipi decade dal diritto "di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro per il tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori. La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte del presente articolo e' soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito. In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti. Il giudice; qualora ne ricorrano le condizioni, puo' concedere al prosciolto una provvisionale a titolo di alimenti".
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