Legge Ordinaria n. 518 del 19/05/1960 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1960 n. 143)
Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del
Corpo  della  guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle
anticipazioni  concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi
delle  leggi  22  giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del
regio  decreto  11  marzo  1923,  n.  749,  per la costruzione di una
caserma, per la Guardia di finanza in Roma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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