Legge Ordinaria n. 612 del 13/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1960 n. 163)
Modifiche all'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2  della  legge  6  marzo  1958,  n. 183, e' sostituito dal
seguente:
  "Per  provvedere  alla  maggiore  spesa  di  30 miliardi, di cui al
precedente  art.  1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e'  autorizzata  ad  utilizzare  gli  avanzi di gestione che potranno
verificarsi   negli  esercizi  finanziari,  a  cominciare  da  quello
1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio
finanziario".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 giugno 1960

                               GRONCHI

                                               TAMBRONI - TRABUCCHI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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