Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 62 del 04/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1960 n. 51)
Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "e' soppressa", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1958"; b) al testo dell'art. 9 e' anteposto il seguente comma: "Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1958"; c) nell'art. 10, dopo le parole: "verificatisi dal 1 gennaio 1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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