Legge Ordinaria n. 656 del 29/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1960 n. 172)
Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Casse  mutue  o sovvenzioni ministeriali e le altre istituzioni
similari  costituite  tra  pubblici dipendenti per fini non di lucro,
come  enti  morali  o come persone giuridiche di diritto pubblico, le
quali includano, fra le proprie finalita', la concessione di prestiti
ai propri iscritti che siano dipendenti dello Stato, possono chiedere
al Ministero del tesoro, tramite l'Amministrazione centrale presso la
quale  sono  costituite  o  che su di esse abbia la vigilanza, che il
recupero  dei  prestiti  da esse effettuati avvenga mediante ritenuta
diretta  sugli  stipendi  o  salari  da parte degli uffici centrali o
periferici   che  amministrano  il  personale  che  ha  contratto  il
prestito.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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