Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 668 del 29/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1960 n. 173)
Estensione del beneficio della 13¬ mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati.
Estensione del beneficio della 13¬ mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1 luglio 1959, la corresponsione della 13 mensilita' in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'art. 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni. Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvedera' con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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