Legge Ordinaria n. 668 del 29/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1960 n. 173)
Estensione del beneficio della 13¬ mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  sensi  dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile
1956,  n.  561,  al personale insegnante delle scuole popolari, delle
scuole  per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1 luglio
1959,  la  corresponsione  della  13  mensilita'  in  ragione  di  un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'art. 4 del
decreto-legge  17  dicembre  1947,  n.  1599, ratificato con legge 16
aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.
  Al  maggiore  onere  finanziario,  derivante  dalle norme del comma
precedente,  si  provvedera'  con  i  normali  stanziamenti di cui al
capitolo  269  dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 giugno 1960

                               GRONCHI

                                                  TAMBRONI - MEDICI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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