Legge Ordinaria n. 739 del 21/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1960 n. 185)
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  zone  che  saranno  delimitate  con decreto del Ministro per
l'agricoltura  e foreste di concerto con quello per il tesoro possono
essere  concessi  a  favore  delle  aziende  agricole  danneggiate da
eccezionali   calamita'   naturali   o   da   eccezionali  avversita'
atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:
    a) alla sistemazione per la, coltivabilita' dei terreni, compreso
lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili,
al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
    b)  alla  ricostruzione  e  riparazione  di  fabbricati  ed altri
manufatti  murali,  alla  riparazione  e  ricostruzione  dei  muri di
sostegno,  di  strade  poderali,  canali  di  scolo  e delle opere di
provvista  di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino
degli  impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti
di aziende singole od associate:
    c)  alla  ricostituzione  delle scorte vive e morte danneggiate o
distrutte.
  Possono  essere  altresi' concessi contributi per la ricostituzione
dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso
per  effetto  della  perdita  del prodotto o del danno sofferto dalle
colture e dagli allevamenti.
  Ai   fini  della  determinazione  del  capitale  di  conduzione  da
ricostituire e' computato anche il compenso del lavoro prestato dalla
famiglia  coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno
determinati dal capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
  I  suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta
ammissibile  entro  i  limiti  stabiliti  dall'art. 10 della legge 27
dicembre  1953,  n.  938.  Per  la  classificazione  delle aziende si
applicano  i  criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.
  Agli  affittuari  coltivatori  diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai
compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media
azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla
quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80
per cento.
  Ai  coltivatori  diretti,  proprietari di fondi, il cui reddito non
eccede  le  normali  esigenze  familiari ed i cui terreni non possano
essere  ripristinati  a  causa di frane che li abbiano asportati, o a
causa  di  erosioni  delle acque, o perche sommersi da alti strati di
sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, puo' essere corrisposta una
somma  pari  all'80  per  cento  del  valore  che  i  terreni avevano
anteriormente   all'evento.   La  liquidazione  e'  subordinata  alla
dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in
acquisti  di  scorte  vive  e  morte ed investimenti fondiari a scopi
produttivi in agricoltura.
 

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