Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 778 del 28/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1960 n. 194)
Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.
Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della, legge 14 luglio 1957, n. 594, e' sostituito dal seguente: "Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, anche in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonche' alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a piu' di un posto di lavoro o che, avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia piu' di cento dipendenti, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico. Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'eta' di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio, sempreche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi. Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente. L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a piu' di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio. La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, e' a carico dell'Unione italiana dei ciechi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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