Legge Ordinaria n. 869 del 09/08/1960 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1960 n. 208)
Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  prescrizioni  di  cui  ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore
con il 30 settembre 1960.
  Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'art.
4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno
rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la
data del 30 settembre 1960.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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