Legge Ordinaria n. 87 del 19/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1960 n. 56)
Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  dotazione  annuale  in  favore  del  Centro  nazionale di studi
leopardiani  in  Recanati, istituito con regio decreto-legge 1 luglio
1937,  n.  1335,  convertito  in  legge 20 dicembre 1937, n. 2255, e'
elevata a lire 4 milioni a partire dal 1 gennaio 1959.
  All'onere  relativo  si provvedera' con una corrispondente aliquota
delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per
l'esercizio finanziario 1958-59.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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