Legge Ordinaria n. 908 del 17/08/1960 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1960 n. 212)
Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio
delle  attribuzioni  decentrate in applicazione della legge di delega
11 marzo 1953, n. 150, nonche' di ogni altra attribuzione che preveda
il  controllo  preventivo  da  parte  delle  Ragionerie  regionali  o
provinciali  dello  Stato  e  di  Uffici regionali di controllo della
Corte  dei  conti,  provvedono  al  pagamento delle conseguenti spese
mediante  la  diretta  emissione dei titoli previsti dall'articolo 54
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:
    a) ordinativi diretti;
    b)  ordini  di  accreditamento,  nei  casi e nei limiti in cui le
disposizioni  gia'  in  vigore  prevedono  l'emissione  di  buoni  di
subanticipazione;
    c) ruoli di spesa fissa.
  Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o
provinciali dello Stato, in conformita' del disposto dell'articolo 15
del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544,
nonche' degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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