Legge Ordinaria n. 1038 del 17/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1961 n. 260)
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  i  Senato  della  Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle
norme  concernenti  gli  assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797, sono cosi'
modificati:
  "Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato
a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10,
siano  a  carico  dei  genitori  e  non  svolgano  attivita' comunque
retribuita.
  Gli  assegni  sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a
carico,  e  che  non  presti  lavoro retribuito, frequenti una scuola
media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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