Legge Ordinaria n. 1108 del 07/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1961 n. 270)
Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo  costituito  presso  la Cassa per il credito alle imprese
artigiane  ai  sensi  dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.
949, viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di
lire  1.500  milioni  in  ciascuno  degli  esercizi  dal 1961-1962 al
1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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