Legge Ordinaria n. 1165 del 23/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1961 n. 284)
Indennità speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando  le  disposizioni  dello  statuto  speciale  per la
Regione  Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi
vigenti  in  materia  di  uso  della  lingua  italiana e della lingua
tedesca,   ed  in  materia  di  ammissione  ai  pubblici  uffici,  ai
dipendenti  civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni
con  ordinamento  autonomo,  ai magistrati dell'Ordine giudiziario e'
della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze
armate  ed  ai  Corpi  organizzati  militarmente,  in  servizio nella
provincia  di  Bolzano  o  gli  Uffici  sedenti  in  Trento  e aventi
competenza   regionale,  che  abbiano  superato  l'esame  o  ottenuta
l'attestazione  di  cui  all'articolo  2  della presente legge, viene
attribuita  un'indennita'  speciale di seconda lingua, cumulabile con
tutte le altre indennita', nelle seguenti misure:

a)  per  il  personale  delle  carriere direttive, i magistrati e gli
ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000
b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000
c)  per  il  personale  delle  carriere  esecutive ed equiparate ed i
sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
d)  per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli
operai  permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali
e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000

  Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile
agli  effetti  del  trattamento di quiescenza e non viene corrisposta
durante  i  periodi  di  destinazione,  anche  temporanea, in sedi od
uffici  diversi  da  quelli  indicati  nel  primo  comma del presente
articolo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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