Legge Ordinaria n. 1167 del 29/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1961 n. 284)
Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della
disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio
permanente  effettivo  per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da
causa  di  servizio  o  per  effetto,  rispettivamente delle leggi 11
gennaio  1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere
dal  1 gennaio 1958 fino all'eta' di sessantacinque anni e, comunque,
per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento
di  quiescenza,  l'indennita',  speciale  prevista  per gli ufficiali
dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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