Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1170 del 03/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1961 n. 286)
Estensione delle norme di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione.
Estensione delle norme di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianita' di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928. In corrispondenza dei posti in soprannumero cosi' creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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