Legge Ordinaria n. 1170 del 03/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1961 n. 286)
Estensione delle norme di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  della carriera direttiva delle Amministrazioni dello
Stato,  inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed
equiparate,  di  cui  agli  articoli  73  e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il
quale  abbia maturato l'anzianita' di almeno tre anni nella qualifica
stessa,  sono  conferite,  mediante scrutinio per merito comparativo,
promozioni  in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di
posti  pari  al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere
di  prima  classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla
data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
  In  corrispondenza  dei  posti  in  soprannumero cosi' creati, sono
lasciati  scoperti  altrettanti  posti  nelle qualifiche iniziali dei
singoli ruoli
 

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