Legge Ordinaria n. 1196 del 31/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1961 n. 294)
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  locuzione  cessione di beni, usata dall'articolo 1 del regio
decreto-legge  9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno
1940,  n.  762,  rientrano  anche  le somministrazioni ed i contratti
aventi   per  oggetto  la  cessione  di  beni  mobili  fabbricati  su
ordinazione.
  In  tali  sensi  restano  modificate  le disposizioni dello art. 3,
lettera  b), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella   legge  19  giugno  1940,  n.  762,  e  dell'articolo  45  del
regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.
  L'emissione  del  documento  da  assoggettare  ad  imposta generale
sull'entrata  deve  essere  effettuata  nei  modi  e  termini  di cui
all'articolo 15 del regio decreto-legge 8 giugno 1943, n. 452.
 

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