Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1216 del 29/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1961 n. 299)
Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.
Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A). Agli effetti della presente legge non si considerano tutte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede all'estero. Sono altresi' soggette alle imposte stabilite nell'allegata tariffa, le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero dal persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia. Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero o navi ed aeromobili nazionalita' estera. L'imposta, e' dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato. Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino: a) la vita, o i rischi di infortunio, malattia o responsabilita' civile di persone domiciliate o residenti nello Stato; b) rischi della responsabilita' civile connessa ad attivita' economica esercitata nello Stato; c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato; d) navi ed aeromobili di nazionalita' italiana; e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando la assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate ed aventi sede in Italia e sempreche' l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero. Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento. Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta. Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali. Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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