Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1255 del 03/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1961 n. 306)
Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono istituiti, con effetto dal 1 novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria: a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva); b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva); c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facolta' o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva); d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto); e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera di concetto); f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto), g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto). Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere b), f) e g) le disposizioni del decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione. La dotazione organica dei ruoli predetti e' determinata nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, annesse alla presente legge. I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1 novembre 1961 con quelli stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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