Legge Ordinaria n. 1283 del 24/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1961 n. 310)
Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali,
gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei
privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo
unico  approvato  con  regio  decreto  28  aprile  1938,  n.  1165, a
decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorche' sia
trascorso  il  termine  di  dieci  anni dalla loro costituzione e sia
oltrepassato il capitale di lire 200.000.
  Le  convenzioni  per  il  Servizio  di  tesoreria  stipulate con le
aziende  di  credito  dagli  Istituti di cui al comma precedente sono
registrate col pagamento della tassa fissa.
  Non  sono restituibili le tasse e le imposte indiretto sugli affari
gia'  percette,  in  misura  ordinaria,  al  momento della entrata in
vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1961

                               GRONCHI

                                               FANFANI - ZACCAGNINI -
                                                            TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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