Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1283 del 24/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1961 n. 310)
Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari.
Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorche' sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000. Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate con le aziende di credito dagli Istituti di cui al comma precedente sono registrate col pagamento della tassa fissa. Non sono restituibili le tasse e le imposte indiretto sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento della entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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