Legge Ordinaria n. 1287 del 10/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1961 n. 313)
Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  in  facolta'  del  Ministro  per  le finanze di consentire, con
proprio  decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti
di  trasporto  relativi  alla  navigazione  marittima  e ai trasporti
aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa allegato
A,  al  decreto  legislativo  7  maggio 1948, n. 1173, ratificato con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, possa effettuarsi
in  modo  virtuale,  a  trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine
d'anno,  con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e
9 dello stesso decreto legislativo.
  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  deve  essere presentata al
competente  Ufficio  del  registro  la  denuncia  indicante il numero
presuntivo   dei  documenti  di  trasporto  che  verranno  rilasciati
nell'anno successivo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 novembre 1961

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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