Legge Ordinaria n. 1288 del 14/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1961 n. 313)
Costruzione di case da assegnare al personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  limite  di  impegno di lire 300 milioni per la
concessione  in  favore  dell'istituto  nazionale  per  le case degli
impiegati  dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio
1949,  n.  408,  per  la  costruzione  di  alloggi  da  assegnarsi al
personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.
  Le  somme  occorrenti  per  il  pagamento  del  contributo  saranno
inscritte  nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino
all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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