Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1292 del 24/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1961 n. 313)
Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per il commercio estero.
Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per il commercio estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, e' autorizzato a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del relativo rendiconto. La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - MARTINELLI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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