Legge Ordinaria n. 1304 del 15/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1961 n. 315, suppl. ord. e rettifica 14/05/1962, n. 122.)
Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

              Istituzione degli uffici agricoli di zona

  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e' autorizzato ad
istituire  gli  Uffici  agricoli  di  zona, diretti dagli agronomi di
zona,    posti    alle    dipendenze   dell'Ispettorato   provinciale
dell'agricoltura.  Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella
Gazzetta   Ufficiale,   il   Ministro   delimita   la  circoscrizione
territoriale   di   competenza   dell'Ufficio,  che  comprendera'  il
territorio  di  uno  o piu' Comuni, per una estensione compresa tra i
10.000  ed  i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche
economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee.
  In  casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali
prevalga    la    piccola   proprieta'   diretta   coltivatrice,   la
circoscrizione  dell'Ufficio  agricolo di zona, potra' ridursi fino a
5.000 ettari.
  Gli  agronomi  di  zona sono scelti esclusivamente tra il personale
appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla
tabella II annessa alla presente legge.
  Il  primo  comma  dell'articolo  4 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  10  giugno  1955,  n.  937,  e'  abrogato per quanto
concerne  la  facolta'  conferita  al Ministro per l'agricoltura e le
foreste  di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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