Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1304 del 15/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1961 n. 315, suppl. ord. e rettifica 14/05/1962, n. 122.)
Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione degli uffici agricoli di zona Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato ad istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, posti alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delimita la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprendera' il territorio di uno o piu' Comuni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee. In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprieta' diretta coltivatrice, la circoscrizione dell'Ufficio agricolo di zona, potra' ridursi fino a 5.000 ettari. Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla presente legge. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, e' abrogato per quanto concerne la facolta' conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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