Legge Ordinaria n. 131 del 14/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1961 n. 75)
Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art 1.

  Ai  mutilati  ed  invalidi  contemplati  nel  primo  e  terzo comma
dell'articolo  72  del  regio  decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai
loro  congiunti  in  caso di morte o di irreperibilita', per causa di
servizio  di  guerra o attinente alla guerra, e esteso il trattamento
previsto  dalla  legge  10  agosto  1950,  n.  648,  e sue successive
modificazioni.
  Il  trattamento  di  cui  al precedente comma decorre dal 25 maggio
1958  per coloro gia' in godimento di pensione o assegno ai sensi del
citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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