Legge Ordinaria n. 1325 del 29/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1961 n. 320)
Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi
gli  apprendisti,  di  eta'  inferiore  ai 15 anni compiuti, salvo le
eccezioni previste negli articoli seguenti.
  Il  divieto  si  applica  anche  alle  aziende  dello  Stato, delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
  Restano  ferme  le  altre esclusioni previste dall'articolo 1 della
legge 26 aprile 1934, n. 653.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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