Legge Ordinaria n. 1330 del 02/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1961 n. 321)
Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministro  per  le  partecipazioni  statali  e'  autorizzato  a
costituire  una  societa'  per  azioni avente per oggetto l'esercizio
dell'industria cinematografica, mediante conferimento in capitale dei
beni o diritti appartenenti all'ente di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  28  febbraio  1961  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 18 marzo 1961).
  La   stessa   societa'   esercitera',   a  favore  delle  pubbliche
amministrazioni  e  degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i
medesimi compiti gia' esercitati dall'Istituto Nazionale Luce.
  La  societa' menzionata nel precedente comma subentra di diritto in
tutti  i  rapporti concernenti l'Ente suddetto, compreso il godimento
dei   contributi   previsti   dalle  vigenti  disposizioni  a  favore
dell'Istituto Nazionale Luce.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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