Legge Ordinaria n. 1337 del 27/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1961 n. 322)
Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  termine  del 31 dicembre 1961, previsto dall'art. 1 della legge
19  dicembre  1956,  n.  1421,  concernente la proroga del periodo di
tutela  delle  opere  dell'ingegno,  e'  sostituito il termine del 31
dicembre 1962.
  Restano  ferme  le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19
dicembre 1956, n. 1421.
 

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