Legge Ordinaria n. 1370 del 20/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1962 n. 4)
Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  Province  nelle  quali la coltivazione del tabacco sia stata
danneggiata  da  infestazione  parassitaria  di  peronospora tabacina
nell'annata  agraria  1960-61,  i  canoni  di  affitto in natura o in
denaro  dei  fondi  rustici  coltivati a tabacco sono ridotti, per la
stessa  annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo
e  massimo  stabiliti  dalle  Commissioni tecniche provinciali di cui
all'articolo  2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della
entita' dei danni verificatosi.
  Le  Commissioni  tecniche  provinciali  dovranno  emettere  le loro
determinazioni  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
  Nel  caso  che  nel  fondo  siano praticate anche altre culture, le
suddette  percentuali  di riduzione si applicano alla quota di canone
riferibile  alla  superficie  coltivata a tabacco, con detrazione dal
canone globale.
  E'  considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto
inizio  fra  il  1  gennaio  e  il  1 marzo 1961, quando il contratto
agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
  E'  fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista
dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa
  risulti  maggiore  di  quella  determinata  ai sensi dei precedenti
  commi.
L'affittuario puo' ripetere, entro un anno dalla cessazione del
contratto,  la  differenza  tra il canone eventualmente corrisposto e
quello dovuto a norma del presente articolo.
 

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