Legge Ordinaria n. 1442 del 18/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1962 n. 15)
Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  maggio  1961 e fino alla data di applicazione
della  legge  17  ottobre  1961,  n.  1038, gli assegni familiari e i
relativi  contributi  per  i  settori dell'industria, del commercio e
professioni  e  arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono
determinati  nelle  seguenti  misure,  comprensive  degli  assegni di
caropane  e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo
del  Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive
modificazioni:
    Industria:
      assegni:  lire  1.140  settimanali per ciascun figlio; lire 828
settimanali   per  il  coniuge;  lire  330  settimanali  per  ciascun
ascendente;
      contributo:  35,10  per  cento sulla retribuzione lorda entro i
limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.
    Commercio e professioni e arti:
      assegni:  lire  4.940  mensili  per  ciascun figlio; lire 3.588
mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
      contributo:  26,40 per cento sulla retribuzione lorda calcolata
entro  i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959,
n. 14.
 

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