Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1443 del 31/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1962 n. 15)
Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.
Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo - e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati - e' fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni. Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e' aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni. Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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