Legge Ordinaria n. 1443 del 31/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1962 n. 15)
Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori
di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo
-  e  destinato  al  finanziamento  dell'assistenza  di  malattia  ai
pensionati,  posta  dalla  legge  4 agosto 1955, n. 692, a carico del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia
ai  pensionati  -  e'  fissato  nella misura del 2,80 per cento delle
retribuzioni.
  Per  effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del
contributo  dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per
l'adeguamento  delle  pensioni  e  per  l'assistenza  di  malattia ai
pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  2  febbraio 1960, n. 54, e' aumentata dell'1,30 per cento
delle retribuzioni.
  Con  la  stessa  decorrenza  e'  dovuta  altresi' un'addizionale al
contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata
a  fronteggiare  la  parte  di  onere non coperta per l'assistenza di
malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.
 

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